In conformità al nostro Statuto, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 12 membri. I consiglieri sono eletti dall’Assemblea per un periodo determinato dalla stessa, non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. I consiglieri sono nominati sulla base del meccanismo del voto di lista: soci o gruppi di soci che detengono una partecipazione almeno pari a quella prevista dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili possono presentare liste di candidati. Tutti gli amministratori risultano eletti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, nell’ordine progressivo con il quale essi risultano iscritti nella lista stessa, ad eccezione di un amministratore che viene eletto dalla lista di minoranza, in persona del candidato col primo numero nella lista medesima.